Art. 10.

      1. Alle università popolari sono riconosciute ed estese le agevolazioni fiscali previste per le organizzazioni di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e per le organizzazioni di utilità sociale, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni.